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Mercoledì 16 Luglio 2008 19:24

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“VOL.UN.T.A.S.”

Volontari Under 18 –Transumanze Attive e Solidali”

Art. 1) DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

E’ costituita l’associazione di volontariato denominata “Volontari Under 18 – Transumanze  Attive e Solidali” – in abbreviazione “VOL.UN.T.A.S.” ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale,umana,civile e culturale. Essa è il risultato di un progetto di educazione alla cittadinanza attiva e solidale, realizzato dal L.S.S. “R. Caccioppoli” di Napoli nel triennio 2003/06 e nasce dall’ esigenza di  non disperdere il  patrimonio di competenze e conoscenze accumulato in questi anni dalla suddetta comunità scolastica in tutte le sue componenti, nonché dalla volontà di  disseminare nel  territorio la  “buona pratica”realizzata e di diffondere presso altri studenti la cultura della cooperazione   e del volontariato. Per tali motivi  l’Associazione ha la sua sede legale attualmente in Napoli, in via S. Maria a Cubito 479 e la sua sede operativa c/o il  L.S.S. ”Renato Caccioppoli” sito in Via Nuova del Campo 22/R 80141 e manterrà con tale realtà scolastica un rapporto di collaborazione prioritario, ma non esclusivo, fondato sulla condivisione dell’ importanza del volontariato quale esperienza altamente formativa degli studenti. In caso di modifiche sostanziali agli obiettivi formativi previsti dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto che dovessero risultare incompatibili con le finalità perseguite dall’Associazione , oppure in caso di indisponibilità delle sede prescelta l’Associazione  essa potrà istituire un’altra o più sedi mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statuarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L’attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per attività prestata entro i limiti che l’organizzazione fisserà annualmente.

L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana  e del codice civile e della legislazione vigente ed opererà esclusivamente nel territorio della Regione Campania. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’iscrizione all’Albo Regionale del Volontariato ex L.R. 2/93 L.N. 266/91

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2) OGGETTO

VOL.UN.T.A.S. è un’Associazione di volontariato che non ha fini di lucro, neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L’Associazione ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale tra cui l’attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l’associazione in particolare si propone:

a)       di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i giovani studenti in situazione di particolare disagio soggettivo e sociale;

b)       di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;

c) di promuovere e realizzare azioni di volontariato per studenti  in sinergia con le istituzioni, con gli Enti di promozione e con altre associazioni aventi le stesse finalità;

d) di favorire lo sviluppo delle potenzialità e delle attitudini personali attraverso percorsi informali e professionalizzati;

e) di diffondere la pratica della cittadinanza attiva presso i giovani, con particolare attenzione alle realtà marginali e ad elevato rischio di esclusione sociale;

f) di favorire la diffusione della pace, della legalità, della solidarietà, della cooperazione tra gli esseri umani nonché la divulgazione dei principi di reciprocità, convivenza, amicizia, appoggio e vicendevole aiuto;

g) di promuovere la cultura ecologica per il raggiungimento di una condizione di vita in armonia con l’ambiente e per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile;

h) di favorire la mobilità dei cittadini all’interno dell’Unione Europea, stipulando accordi e partenariati con scuole, Enti di formazione, Parchi ed Aree protette disposti ad accogliere studenti per realizzare stage e campi di lavoro residenziali.

L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare e immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà e di cooperazione sociale.

Art. 3) RISORSE ECONOMICHE

L’Associazione trae le risorse economiche per funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative;

b) contributi privati;

c) contributi dello Stato, di enti di istituzioni pubbliche finalizzate

    esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;

d) donazioni o lasciti testamentari;

e) rimborsi derivanti da convenzioni.

L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o, quando sussistono particolari motiv, entro sei mesi.

Il Preventivo, redatto sempre dal Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato entro il 28/02 per l’anno corrente.

Art. 4) ASSOCIATI

Sono associati le persone fisiche che si  impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi  dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo ammette gli associati su domanda e cura l’annotazione dei  nuovi aderenti  nel  libro previsto per legge. Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritti ed obblighi del tutto paritetici e sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell’ambito delle disposizione medesime sono emanate dagli organi dell’associazione.

La qualità di socio si perde per:

a) recesso;

b) per esclusione, connessa a: mancato versamento della quota associativa trascorso un mese dall’eventuale sollecito, comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni agli obblighi statutari.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti mossi, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Il socio receduto, decaduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né a quota parte dell’eventuale patrimonio dell’Associazione.

Art. 5) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci hanno diritto a:

a) partecipare a tutte le attività promesse dall’Associazione;

b) partecipare all’assemblea con diritto di voto;

c) accedere alle cariche amministrative.

I soci sono obbligati a:

a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazione legalmente adottate dagli organi associativi;

b) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’associazione;

c) versare la quota associativa di cui al precedente art.3

Art. 6) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo:

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori, ove istituito

Tutte le cariche sociali sono gratuite. E’ ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’adempimento della carica.

Art. 7) ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea dei soci è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale e può essere ordinaria o straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può riceve più di due deleghe.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’associazione ed in particolare:

a) approva il preventivo ed il rendiconto relativo ad ogni esercizio;

b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

c) delibera il regolamento interno e le sue variazioni;

d) stabilisce l’entità della quota associativa;

e) delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione;

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno due volte all’anno per l’approvazione del preventivo e del consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due Consiglieri, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell’associazione.

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente e in assenza di entrambi da un altro componente del Consiglio Direttivo designato dagli stessi. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da far conoscere almeno otto giorni prima della data della riunione anche a mezzo fax, o e-mail, con affissione all’albo della sede, a tutti gli aventi diritto. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno metà o più dei soci.

In sede di seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando risulti presente rispettivamente il 75 % degli associati in prima convocazione ed  il 60 % degli associati in seconda convocazione e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 8) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a undici nominati dall’assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall’incarico il consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del consiglio l’assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo è dotato di poteri di ordinaria  e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge riserva tassativamente all’Assemblea. A titolo esemplificativo dovrà:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;

b) predisporre preventivi e consuntivi;

c) nominare il presidente, il vicepresidente e il segretario;

d) deliberare sulle ammissioni, dimissioni,  e proporre l’esclusione degli associati;

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente, e in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato, per iscritto anche per via telematica, ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie  deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I verbali di ogni adunanza del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, annotati nell’apposito libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 9) IL PRESIDENTE

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, coordina l’attività associativa, cura l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e dell’Assemblea degli associati

Art. 10) COLLEGIO DEI REVISORI

Ove deliberata dall’Assemblea degli associati, è prevista l’istituzione del Collegio dei Revisori composto da tre componenti effettivi e due supplenti  che dura in carica tre anni e non può essere composto da associati. Tale organo svolgerà il suo compito con assoluta gratuità.

Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea,verificare e controllare l’operato del consiglio direttivo e l’operato dell’associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro.

Art. 11) ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il rendiconto che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale o, in casi particolari, entro sei mesi.

Art. 12) SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra gli associati ma su proposta del consiglio direttivo approvata dall’assemblea dovrà essere interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 13) NORME FINALI

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.


 

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

L’Associazione VOL.UN.T.A.S. con sede legale in via Nuova del Campo 22/R – 80141 Napoli - si è costituita in data  9.06.06  , in seguito alla convocazione di un’assemblea dei soggetti interessati a farne parte.

Risultano essere associati i seguenti firmatari dell’atto di costituzione:

- sig.                                                            , nato a                il           e residente 

  in                  alla Via                                      - C.F.                                 

- sig.                                                            , nato a                il           e residente

  in                  alla Via                                      - C.F.                                 

- sig.                                                            , nato a                il           e residente

  in                  alla Via                                      - C.F.                                 

L’assemblea degli associati ha  nominato  alle cariche di componenti del Consiglio Direttivo (min 3) :

-          sig.

-          sig.

-          sig.

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non ha fini di lucro.

Gli scopi e le norme che ne regolano il funzionamento sono indicate nell’allegato Statuto approvato all’unanimità e controfirmato da tutti gli associati.

Elenco associati                                                                     Firme associati

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